Modalità di presentazione e criteri di valutazione, MAD 2023/2024
Prot . 5756/2023 del 14.l7.2023, scarica l'allegato
Albo
Sito web
Oggetto: |
Modalità di presentazione delle domande MAD “messa a disposizione” e criteri di valutazione a.s. 2023/2024. |
Il Dirigente scolastico
Vista la nota MIM prot. n. 25597 del 29/07/2022 (d’ora in poi “Ordinanza”) avente per oggetto “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”, in particolare con riguardo alle domande di messa a disposizione: “in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza”.
Tenuto conto che “all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD”;
Dato atto che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente dai docenti “che non siano inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”
Considerato l’elevato numero di dichiarazioni di domande di messa a disposizione (MAD) che vengono annualmente presentate all’Istituto e l’eventuale necessità di ricorrere ad esse in corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee;
DETERMINA
In via preliminare all’eventuale necessità di procedere alla sostituzione di posti a supplenza a seguito di esaurimento delle graduatorie d’istituto, di provvedere alla formazione di un elenco delle domande di messa a disposizione (cd. MAD) per docenti, secondo le modalità e i criteri di seguito elencati:
A) Modalità di presentazione e validità delle domande di messa a disposizione:
Le domande di messa a disposizione possono essere presentate solo ed esclusivamente nella modalità di seguito descritta: invio da parte dell’interessato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria NAIC8DQ002@istruzione.it recante in oggetto la seguente dicitura “Domanda di messa a disposizione per la/le seguente/i classe/i di concorso” dal 01.09.2023 al 30.09.2023.
La domanda in formato digitale .pdf deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 con espressa indicazione di:
- Nella domanda, il richiedente deve esplicitamente indicare la propria messa a disposizione per il tipo/i tipi di posto o classe di concorso, indicando ogni dato utile all’identificazione (dati anagrafici) e un indirizzo di posta elettronica per la reperibilità (non sono presi in considerazione invii con indicazione del solo Curriculum vitae o del solo il titolo di studio)
- Possesso dei requisiti generali
- Espressa dichiarazione di non essere inserito in alcuna graduatoria d’istituto della provincia di Napoli o di altre province,
- Dichiarazione di possesso del titolo di studio (con luogo e data di conseguimento, voto finale)
- Indicazione di eventuale abilitazione,
- Indicazione di eventuale possesso titolo di specializzazione,
- Dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi inferiori a dieci giorni
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali
B) Criteri di esclusione e di depennamento dall’elenco delle messe a disposizione:
- Il mancato rispetto della tempistica di accettazione (non sono accettate domande inviate prima del 01.09.2023 o inviate dopo il 30.09.2023
- Il mancato rispetto della modalità di invio cioè su indirizzo mail diverso da naic8dq002@istruzione.it; non sono altresì accettate domande non inviate dall’interessato cioè inviate da sistemi di invio massivo, oppure da scaricare da sistemi cloud;
- La mancata indicazione degli elementi di cui al punto A) (a titolo esemplificativo mancata indicazione della data e voto di laurea)
- I candidati che rifiutano una proposta di contratto saranno depennati dall’elenco delle MAD 2023/2024 (salvo motivi cogenti debitamente dichiarati e documentati).
- I candidati che accettano una proposta di contratto e non si presentano in servizio alla data comunicata saranno depennati dall’elenco MAD 2023/2024
- I candidati che richiedono la risoluzione anticipata del contratto di lavoro
- I candidati che alla verifica dei titoli non risultino essere in possesso di quanto dichiarato
- Rifiuto e/o irreperibilità alla chiamata
C) Criteri per la chiamata dalle dichiarazioni di messa a disposizione:
1. possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso, oppure laurea abilitante
2. possesso dello specifico titolo di accesso* su posto comune/classe di concorso
3. possesso dello specifico titolo di accesso su posto di sostegno
4. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
5. In mancanza di quanto previsto dai punti 1,2,3: possesso di altri titoli di laurea affine con il titolo richiesto per l’accesso o, in subordine, pertinenti con il tipo/posto cattedra.
6. In mancanza di quanto previsto dal punto 5: possesso del titolo di laurea magistrale/vecchio ordinamento/3+2 (non sono prese in considerazione le cd. Lauree brevi ovvero triennali, salvo Scienze dell’Educazione per la Scuola dell’Infanzia);
7. Possesso di esperienza di insegnamento per il posto richiesto
8. Possesso di titoli culturali coerenti con l’insegnamento richiesto
9. Non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia
10. Autocertificazione di aver presentato domanda MAD in una sola provincia (salvo successiva istruzione operativa del MI per l’anno scolastico 2023/2024)
11. Immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a dieci giorni
12. Data di nascita con precedenza al più giovane (solo in caso di parità di titoli)
D) Riserve
Al fine di garantire la sorveglianza degli alunni e di assicurare la continuità didattica, può essere richiesta in la disponibilità ad accettare la supplenza immediatamente: in caso di rifiuto/irreperibilità si procederà con ulteriore individuazione e depennamento dall’elenco.
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, le MAD dei docenti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite in elenco, secondo i criteri del presente decreto, indipendentemente dalla data di presentazione.
L’elenco potrà essere aggiornato in caso di nuovo avviso di apertura, rinunce, decadenza.
L’elenco non costituisce graduazione per titoli, punteggi, data di invio.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla verifica dei titoli all’atto dell’assunzione; di pubblicare nuovo avviso in caso di esaurimento dell’elenco e in caso di attivazione di nuovi servizi digitali per la presentazione delle domande di messa a disposizione; di pubblicare nuovo avviso in caso di integrazioni/modifiche alla nota MIM prot. n. 25597 del 29/07/2022 avente per oggetto “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalidaa sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.
NOTA BENE: Titoli di accesso
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria:
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) oppure Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento);
Per la Scuola Secondaria di primo grado:
- Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017.
Afragola, 14 luglio 2023
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)